Fra 的个人资料»-(¯`v´¯)-» FRANCY »-(¯`...照片日志列表更多 工具 帮助
11月20日

sempre sicilia

E' attendibile? la fonte che me lo ha inviato è attendibilissima!!!

Palermo, 23 lug. (Apcom) - Pretendere o no benefici fiscali, attraverso una royalties, e l'abbassamento del prezzo di vendita dei carburanti, dalle aziende petrolifere che raffinano in Sicilia? E' il quesito che da oggi l'assessore siciliano all'Industria, Pippo Gianni (Udc), formula ai siciliani,.

La 'tassa' sulla raffinazione del petrolio che l'assessore Gianni intende far pagare ai petrolieri, trova fondamento nella Legge 239/2004("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") all'art.4, lettera F) che prevede "l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Le compagnie petrolifere, che dal sottosuolo siciliano estraggono petrolio pari al 10% del fabbisogno nazionale, già versano alla Regione una royalties del 7%. Per la raffinazione del 60% dei carburanti utilizzati in Italia, e la cui attività ha causato ingenti danni ambientali a vasti territori della Sicilia, invece, le accise finiscono direttamente nelle casse dello Stato ed una parte nelle regioni del nord del Paese in cui le compagnie hanno la residenza fiscale. "Alle imprese - dice l'assessore Gianni - vanno gli enormi utili industriali, allo Stato le enormi entrate fiscali. Si calcola, naturalmente solo per approssimazione, che dalle accise sulle produzioni delle aree industriali di Gela ed Augusta alle casse romane giungano annualmente una variabile fra iva e accise fra i 12 ed i 30 miliardi di euro".

"A fronte di questa produzione sovradimensionata rispetto al fabbisogno energetico regionale, alla nostra isola - prosegue - rimangono solo i guasti ambientali mentre altre regioni hanno la possibilità di abbassare il prezzo della benzina per i propri abitanti, altre hanno stipulato accordi separati per ottenere royalties ovvero provvigioni dalla aziende petrolifere da impiegare in opere pubbliche". Il riferimento di Gianni è alla Regione Basilicata che nell'ultimo anno ha avuto accreditate royalties per 102 milioni di euro per lo sfruttamento dei propri giacimenti pur essendo priva di raffinerie. La Basilicata ha anche ottenuto dall'Eni, in fase di contrattazione, l'apertura di un centro di ricerca della Fondazione Mattei. Gianni sostiene che "alla Sicilia queste possibilità vengono negate".

"Non è giusto che le coste e i fiumi siano devastati dall'inquinamento. Che l'aria intorno ai comprensori industriali sia irrespirabile, che le falde idriche siano prosciugate per raffreddare impianti e turbine. Senza contare - osserva - che nessuno di questi fattori inquinanti produce sviluppo duraturo e ricchezza per i nostri territori".

"Per questi motivi vogliamo applicare il principio base del federalismo alla questione energetica. Se il nostro territorio sopporta l'inquinamento e i guasti legati a una sovrapproduzione, abbiamo il diritto di reclamare qualcosa di più che un pacchetto di posti di lavoro. Chiediamo di condividere con lo Stato oneri e onori e di incassare direttamente, come prevede lo statuto autonomistico, le tasse applicate alle produzioni siciliane". "Chiediamo - spiega Gianni - alle imprese petrolchimiche che operano in Sicilia uno sconto sul prezzo di vendita alla pompa dei carburanti in tutto il territorio dell'isola e, in maniera più articolata, una vera e propria royalties da calcolare sugli utili d'impresa a beneficio del bilancio regionale che verrà utilizzata per realizzare nuove opportunità di sviluppo, nuovi incentivi per le aziende che vogliono creare posti lavoro industria 'pulita' in Sicilia".

La risposta dei petrolieri è attesa per la fine di luglio. Intanto Gianni ha 'congelato' le richieste di autorizzazione per la coltivazione di idrocarburi in provincia di Ragusa e Siracusa avanzate da Edison ed Enimed controllata, quest'ultima, da Eni spa, ed ha invitato le aziende ad andare in Sicilia ed aprire un tavolo di contrattazione.

Ieri intanto in Sicilia è stato scoperto un giacimento di gas a largo delle coste agrigentine. La Regione però non potrà vantare alcuna royalties o accisa, che spettano tutte allo Stato. Ma la Regione Siciliana ha pure aperto un tavolo di confronto con lo Stato italiano per chiedere la piena applicazione dell'art. 37 dello Statuto, ovvero che le accise devo tornare sul territorio.

irrequietazze siciliana...

Ho ricevuto questa mail di protesta da una persona conosciuta che non vuol svelare la sua identità, identità timida... bacetto.

E' uno sfogo, spero tu lo legga ma non voglio essere neanche citata...lo sai:

Siamo Siciliani e fieri di esserlo ma indignati da chi ci rappresenta e chi ci ha rappresentato in passato in quanto non ha fatto valere la nostra condizione di Regione a Statuto Speciale. Indignati da uno stato che ci ha dimenticati. (maddai perchè esiste una regione che si chiama sicilia????)

Il prezzo della benzina si abbassa comprata a barile, ma noi, che abbiamo le raffinerie sotto il naso, paghiamo sempre e cmq come tutti gli altri. Avremmo dovuto avere prezzi inferiori a prescindere dalle raffinerie e invece? Certo, chi sta al nord a confine paga meno, tanto c'è la frontiera, un paio di kilometri e hanno il risparmio... a noi ci trengono per il collo perchè non abbiamo dove andare con il mare di confine. (eddai a nuoto possiamo andare in tunisia, compriamo un barile e ce lo carichiamo sulle spalle, che ci vuole, eddai che dimagriamo con quest'attività fisica... non capisci che lo fanno per noi ahahahah)

E vogliamo mettere i voli nazionali? Non avremmo diritto a degli sconti? Giro tra i siti di agenzie con offerte last minute e vedo collegamenti e pacchetti favolosi da qualsiasi aereoporto fuorchè catania... e da qui non parte mica un aereo al giorno! (Concordo potatos... mi viene da piangere quando guardo quei weekandini  a soli 300 euro per parigi, peccato che il volo, se tutto va bene parte da roma, in questo caso partiva da bergamo!!!! non sapevo avessero l'aereoporto :S)

Si piange tanto per questa Alitalia... ma quante volte lo stato deve buttar soldi per risollevarla? Certo, tanti troppi dipendenti ma perchè sono stati assunti tutti questi dipendenti?????

Io sono autonoma, non ho alcuna forza economica... non ho mai messo in tasca un euro se proprio la vogliamo dire tutta e a 30 anni (potatos.. sincerità... ne hai 26, non fregarte 4 anni!!!!) mi ritrovo a dover chiedere 20 euro la settimana se mi trovo ad uscire nei week and( tresor siamo sulla stessa barca? la barca della disperazione??? ahahahah eddaiiii chi sono sti amici  che no hanno la paghetta perchè disoccupati :))). tra spese di mantenimento , mutuo e varie spendo 2000 al mese.Quante piccole imprese aprono e quante chiudono ogni 2 anni? ancora di Alitalia devo sentire parlare? noi saltiamo da un lavoro all'altro sennò non mangiamo e gli assistenti di volo non possono fare altro? solo i dipendenti di grosse società meritano tutela? (Hai ragione e torto... vedi che non sono pochi quelli che rischiano la strada.. però hai ragione nel dire che l'autonomo non è tutelato...  tra l'altro se resistiamo noi della classe autonoma avremo tutti pure una pensione da far ridere i polli!!!!).

Riepilogo: abbiamo il diritto di chiedere la scesa del prezzo della benzina (io concordo anche se non ho la patente!!!! se vedi post + sotto sto cercando di far partire una raccolta firme proprio per questo... ma sono io che ti ho dato il via a questo libero sfogo?) abbiamo diritto a collegamenti nazionali meno onerosi, abbiamo bisogno di essere tutelati noi autonomi che non trovando lavoro stiamo riaschiando i nostri miseri capitali. (bhe almeno tu il misero capitale lo avevi... io mi sto giocando quello della famiglia... meglio riderci su.... :P)

11月19日

decreto gelmini

Avevo ed ho  le idee confuse riguardo al decreto gelmini.. scioperi e disperazione per cosa? Mi sono andata a cercare il decreto integro.. Io inizio a leggerlo, ma inviterei tutti a leggerlo. Si sciopera quando si conosce la motivazione, non per sentito dire, anche se si hanno tutte le ragioni del mondo. INIZIATE A PRENDERE POSIZIONE CON LA VOSTRA TESTA, QUALUNQUE ESSA SIA, E NON PERCHè MEDIA, PROF O CHIUNQUE ALTRO VI DICE COSA NE PENSA...
PS SE FOSSE IL TESTO ERRATO VI PREGO DI LINKARMI QUELLO CORRETTO, GRAZIE.
 

Il decreto Gelmini: il testo integrale

Ddl Senato 1108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.

(Norme finali).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

11月18日

sicilia a statuto speciale

Io mi son rotta di subire la politica e l'inutilità di chi ci rappresenta.
Cominciamo da qualcosa di banale ma fondamentale... e un passo alla volta riprendiamoci cio' che ci spetta.
Non solo la benzina dovrebbe meno cara, dato che il prezzo a barile è sceso, ma in quanto regione a statuto speciale con tanto di raffinerie dobbiamo pretendere il minor prezzo!
Allora, far partire una catena raccogliendo nomi e varie non servirebbe a nulla, dirvi di intasare i fax mandando lettere di protesta potrebbe solo farci apparire come coloro che mandano in tilt i centralini di camera e senato.. no!
Propongo a voi di fotocopiare carta di identità avanti retro con codice fiscale su unica pagina in modo leggibile e su un'altra pagina a scrivere ANCHE IO, IN QUANTO APPARTENENTE AD UNA REGIONE A STATUTO SPECIALE CHE RAFFINA BENZIANA PRETENDO CHE I PREZZI CALINO NOTEVOLMENTE! (alla fine mettete una firma).
bene adesso pinziamo questi fogli e mettiamoli in busta chiusa. possiamo decidere tutti insieme come consegnarli e quando, oppure potete inviarli a me (chi è interessato mi scriva chiedendo l'indirizzo di posta), io stessa appena ne avrò una quantità importante mi impegnerò a inviarli a mezzo corriere....o se mi gira male gli mando un fax lungo milioni di pagine che chiederanno pietà.
Preferite stabilire tutti insieme un punto di raccolta?Io conto che la raccolta interessi la sicilia intera, se una persona per paese potesse farsi recapitare le lettere potremmo poi inviare il corriere in data stabilita... che ne pensate?
Voi a chi mi consigliate di inviarli? io scarterei a priori i politici locali, meglio alla regione? o le inviamo tutte a roma?
Possiamo usare come punto di incontro il mio blog di msn... ci si mette d'accordo li cosi ci aggiorniamo per bene. non fermate questa mail... facciamo qualcosa per cambiare le cose... o non cambieranno mai se non ci mettiamo in prima fila.
Francesca
 
p.s consiglio di fare copia incolla della mail in modo da non farla diventare priena di scritte inutili che si moltiplicano.